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ENERGIA
La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica

La liberalizzazione del Mercato elettrico è stata avviata in Italia con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, noto come decreto Bersani. Tale decreto, con il quale sono state recepite le indicazioni contenute nella direttiva comunitaria n. 92 del 1996 sulla creazione del Mercato Unico dell'energia, ha segnato l'inizio del processo di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica.
In precedenza in Italia vigeva un modello di tipo monopolistico. Dal 1962 (anno di nascita dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), tutte le attività legate alla produzione, al trasporto e alla vendita di energia elettrica erano per legge riservate a Enel. Altri soggetti, autorizzati a produrre energia elettrica, potevano venderla a Enel ma non immetterla direttamente sul mercato.
Nel 1992 Enel è diventata Società per Azioni, primo passo verso la privatizzazione. Alla nuova società vennero attribuite a titolo di concessione le attività in precedenza riservate all'Ente Nazionale.
Nel 1999 il decreto Bersani ha istituito un Mercato elettricoorganizzato (la Borsa elettrica), nel quale si contratta l'acquisto e la vendita di energia elettrica. La gestione economica nonché l'organizzazione del mercato elettrico è stata affidata al Gestore del Mercato Elettrico (GME), con il compito di garantire il rispetto di criteri di neutralità , trasparenza, obiettività , nonché di concorrenza tra produttori, e di assicurare la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza.
Il documento che disciplina il funzionamento del Mercato elettrico è il Testo integrato della Disciplina del Mercato elettrico, approvato con decreto ministeriale il 19 dicembre 2003.

La struttura del mercato elettrico

- Approvigionamento (= produzione + importazione + acquisti in borsa elettrica).
- Dispacciamento e trasmissione.
- Distribuzione.
- Vendita cliente finale.
Servizio di "Salvaguardia"
E' il servizio, previsto dal decreto-legge 18 giugno 2007, che garantisce la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore.
In questi casi i clienti vengono assegnati automaticamente all'esercente il servizio di salvaguardia.
Il servizio di salvaguardia è riservato ai clienti non aventi diritto al servizio di maggiore tutela ossia ai clienti non domestici alimentati in bassa tensione aventi più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
Questi clienti tornano ad essere forniti dall'esercente la salvaguardia anche nel caso in cui diano disdetta dal contratto al proprio fornitore, rispettando i termini e le modalità di recesso, senza attivare un nuovo contratto con un altro fornitore.
Tuttavia il servizio di salvaguardia, a differenza della maggior tutela, è rivolto a clienti che, essendo di maggiori dimensioni, hanno capacità di scegliere il fornitore sul mercato libero e solo transitoriamente e accidentalmente si trovano senza fornitore.
Le condizioni economiche, a differenza di quelle di maggiore tutela per i piccoli clienti, non sono stabilite dall'Autorità , ma sono il risultato di un'asta al ribasso che viene svolta ogni due anni, nel periodo immediatamente precedente l'inizio del periodo biennale di esercizio della Salvaguardia.
I prezzi praticati sono indicizzati ai prezzi di acquisto della "Borsa Elettrica" e cambiano ogni mese in funzione dell'andamento del Mercato Elettrico. Gli esercenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet le condizioni contrattuali e i prezzi praticati.

Servizio di "Maggior Tutela"

Dal 1° luglio 2007 il mercato dell'energia è completamente liberalizzato: ciò vuol dire che tutti i clienti finali possono scegliere il proprio fornitore sul mercato libero come previsto dal decreto-legge n.73/07 (convertito con legge 3.8.2007, n. 125) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato elettrico.
In base alle disposizioni di tale decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha predisposto iniziative e strumenti, in modo da assicurare un sistema di tutele e di salvaguardia per i clienti che non abbiano ancora scelto un proprio fornitore.
Il Servizio di Maggior Tutela si applica alle utenze domestiche, alle utenze per usi diversi dall' abitazione o per illuminazione pubblica (ossia piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro) per i quali è garantita la fornitura di energia a prezzi stabiliti dall' Autorità per l' Energia Elettrica e il Gas (AEEG).
I clienti che usufruiscono del Servizio di Maggior Tutela che intendessero stipulare contratti di fornitura con venditori del mercato libero, avranno il diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

Servizio di "Mercato Libero"

Tutta la libertà di scegliere
La liberalizzazione del Mercato elettrico è stata avviata in Italia con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, noto come decreto Bersani . Tale decreto, con il quale sono state recepite le indicazioni contenute nella direttiva comunitaria n. 92 del 1996 sulla creazione del Mercato Unico dell'energia , ha segnato l'inizio del processo di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica.
Dal 1 luglio 2007 il mercato dell'energia è completamente liberalizzato: tutti i clienti finali possono dunque scegliere il proprio fornitore sul mercato libero!
Prima del luglio 2007, i clienti domestici dovevano rivolgersi esclusivamente all’impresa di distribuzione locale per tutti gli aspetti del servizio elettrico, compreso il contratto di fornitura e i servizi commerciali. Da quella data in poi, invece, alla società di distribuzione locale è rimasta la gestione del servizio di distribuzione dell’energia in regime di concessione, secondo regole e tariffe fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).
La liberalizzazione del mercato elettrico ha consentito alle aziende venditrici di offrire una gamma di prodotti e servizi per soddisfare al meglio i propri clienti!


PIANIFICAZIONE
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Studiare le scadenze dei contratti al fine di non incorrere in penali per recesso anticipato

RISULTATI
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Arrivare ad un risparmio crescente nel tempo sulla bolletta energetica
STRATEGIA
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Valutare le offerte di un parco più ampio possibile di fornitori al fine di fare la scelta migliore